Comunità energetiche

Il servizio

Comunità energetiche

La comunità energetica nasce con lo scopo di condividere l’energia pulita e rinnovabile tra diversi soggetti in uno scambio alla pari. Questo meccanismo è reso possibile grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42-bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del ministero dello sviluppo economico. Grazie alla costituzione della comunità energica i soggetti che condividono l’energia beneficiano di un contributo economico riconosciuto dal Gestore dei servizi energetici. Le modalità possibili sono principalmente due: la prima mediante i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, la seconda mediante la costituzione di una comunità energetica. L’autoconsumo collettivo è un gruppo di autoconsumatori con almeno due autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio e che intendano produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e accumulare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. I due auto-consumatori, sono di fatto dei soggetti che si associano fra di loro tramite un contratto di diritto privato. Per questo motivo mantengono in ogni caso i loro diritti di clienti finali, tra cui quello di poter scegliere il proprio fornitore di energia. Se quindi volessero recedere dal contratto di autoconsumo, potrebbero farlo in qualsiasi momento rispettando il contratto precedentemente firmato. Famiglie ed altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio possono attivare quindi un contratto di autoconsumo collettivo. L’energia prodotta dai possessori di impianti a fonti rinnovabili, come quelli fotovoltaici, sarà quindi condivisa fra i firmatari del contratto. La condivisione potrà essere immediata, oppure anche differita nel caso in cui siano presenti delle batterie di accumulo. In questo caso, i contraenti, potranno beneficiare di una tariffa per l’energia auto consumata sarà pari rispettivamente a 100 €/MWh per questo tipo di configurazioni. La tariffa incentivante in questione è valida per un periodo di 20 anni ed è gestito interamente dal GSE.

Condivisione dell'energia

Massimizza la tua energia prodotta condividendola con gli altri!

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il primo passo da compiere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali. Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non riconosciuta o della cooperativa. Il passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Questo significa, per esempio, che un condominio può installare un impianto fotovoltaico sul tetto e condividere l’energia prodotta tra tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo. Una volta messo in esercizio l’impianto la comunità fa richiesta di incentivazione al Gestore dei servizi energetici per ottenere gli incentivi sull’energia condivisa. L’incentivo quindi viene percepito sull’energia condivisa e non prodotta. Sull’eccedenza viene riconosciuto alla comunità energetica solo il valore economico dell’energia senza alcun beneficio. La ripartizione dell’energia prodotta attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica che ogni comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato. Ogni membro quindi paga per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti dalla comunità.

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